Diritto di accesso ad atti, documenti, informazioni
Procedura per accedere ad informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dall' amministrazione comunale
Il diritto di accesso è garantito da due norme:
- la legge 241/1990 - Disposizioni in materia di documentazione amministrativa
- Il decreto legislativo 33/2013 - Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA)
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni sono le seguenti:
- accesso ai documenti e agli atti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);
- accesso civico a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (cosiddetto accesso civico semplice);
- accesso civico a dati e documenti ulteriori (cosiddetto accesso civico generalizzato).
Accesso documentale
è il diritto riconosciuto ed esercitato da tutti i soggetti che dimostrano di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto della richiesta di accesso e uno specifico interesse che il soggetto richiedente deve dimostrare; non sono ammesse istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi finalizzati ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Accesso civico semplice
l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, come indicato all'articolo 5, comma 1 del decreto leguslativo 33/2013.
Accesso civico generalizzato
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.
L'esercizio del diritto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla pubblica amministrazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente a:
- ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- ufficio relazioni con il pubblico;
- altro ufficio indicato dall'ente.
Cosa si ottiene
Consultazione, pubblicazione e/o copia di documenti, atti e dati in base alla tipologia di accesso richesto
Procedure collegate all'esito
L'ufficio previa valutazione della richiesta comunica l'esito al richiedente in modalità telematica o presso la sede dell'ufficio di riferimento.
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Via Nazario Sauro 19
- 09123
Orari:
9.00 -12.00 dal lunedì al venerdì
15.30 -17.30 lunedì e giovedì
Telefono: Numero verde 800 016 058 - SMS: +39 329 0582872 - Whatsapp: +39 329 0582872
Email: urp@comune.cagliari.it
PEC: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Come stabilita dalla normativa di riferimento.
Ultimo aggiornamento
30/09/2019, 14:10